Dalle informazioni fornite con il suo quesito ci sembra non vi siano possibilità di "regolarizzazione", intesa come ottenimento di un permesso di soggiorno rinnovabile, che dia diritto all'iscrizione al SSR. Infatti non vi è in casi del genere altra regolarizzazione possibile se non quella basata sul diritto all'unità familiare: lo zio però, neppure se cittadino italiano o dell'Unione Europea, potrebbe consentire il rilascio di un permesso al nipote, stante l'art. 19 del T.U. Immigrazione e la necessità di un vincolo parentale entro il II grado (con lo zio è il III) oltrechè della convivenza; sarebbe forse possibile in caso di tutela o affidamento ma ci sembra una strada assai difficilmente percorribile in caso di maggiorenne.
Ci sembra che non sia possibile nemmeno ricorrere all'ipotesi di proroga del permesso per lavoro stagionale, visto l'art 42, c. 3, del D.P.R. 394/1999, regolamento attuativo del T.U. Immigrazione:
"
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione e' effettuata, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... ;394#art42
La circolare 5/2000 del Ministero della Salute chiarisce molti aspetti sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri, compresa la possibilità di proroga, senza però prendere in considerazione il permesso per lavoro stagionale fra i titoli che consentano la proroga per motivi di salute:
"
E' da precisare, in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo all'iscrizione obbligatoria, che vi puo' essere una proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute, che giustificano la proroga dei permessi di soggiorno indicati nei punti da 1) a 8) devono essere tenuti ben distinti dai motivi di cura, che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 36 del testo unico, fattispecie che viene trattata successivamente."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 00-03-24;5
Dall'altro lato qualora l'interessato abbia certificazione medica sulla necessità di non lasciare il territorio dello Stato Italiano per motivi di salute, sarà certamente riconosciuta come causa di forza maggiore anche dalla Questura.
Vi sono varie sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali che accolgono il ricorso contro il diniego della questura al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche (in assenza di visto per cure mediche) quando le cure, oltreché non consentire di lasciare il territorio dello Stato, siano tali da determinare di fatto una inespellibilità del cittadino straniero.
Si cita ad esempio la sent. n. 218/2006 TAR Liguria:
"Pertanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 luglio 2001 n. 252), lo straniero presente in Italia anche se irregolarmente ha comunque diritto ad un nucleo irriducibile di tutela della propria salute, quale diritto fondamentale della persona, e può fruire di tutte le prestazioni sanitarie – anche di carattere continuativo – che risultino indifferibili ed urgenti, sia pure in base a valutazioni mediche da effettuare caso per caso sull'effettiva gravità della situazione sanitaria e sull'urgenza delle terapie.
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “da tale quadro normativo non può che discendere il diritto dello straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel paese d’origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la situazione di inespellibilità sancita dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata” (T.A.R. Lazio, I-ter, 9.6.2005 n. 5344)."
Per completezza, questi i riferimenti normativi sul rilascio permesso per cure mediche:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=FI
art. 34 T.U. Assistenza per gli stranieri al Servizio sanitario nazionale:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... com1#art34
art. 44 T.U. Ingresso e soggiorno per cure mediche:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... ;394#art44
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti sul caso.
Cordialmente.