Protezione internazionale diritto ad emigrare conservando il riconoscimento

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Mauri.Clara
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Protezione internazionale diritto ad emigrare conservando il riconoscimento

Messaggio da Mauri.Clara » lun apr 24, 2017 7:30 pm

Un cittadino titolare di permesso per asilo vuole sapere se il titolo di protezione internazionale deciso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale gli sarà riconosciuto anche negli altri paesi dell'UE; in particolare non riuscendo nella nostra realtà locale a trovare lavoro vorrebbe recarsi in Germania o in Francia dove ha amici o parenti per cercare lavoro; potrà conservare il suo permesso di soggiorno per asilo? otterrà nell'uno o nell'altro dei paesi sopra citati un medesimo titolo di soggiorno? potrà lavorare regolarmente in questi paesi ?
Infine il riconoscimento che ha ottenuto gli può consentire di andare a cercare lavoro anche in altri Paesi non UE?
Qualora dopo un periodo di assenza dall'Italia non avendo trovato le opportunità di inserimento lavorativo che sperava, rientrasse in Italia avrebbe diritto a conservare il suo permesso per asilo e a quali condizioni?

Chiedo cortesemente di rispondere ai quesiti sopra elencati ma riferiti al permesso di protezione sussidiaria e quindi al permesso umanitario; sono quesiti che spesso ci vengono posti dagli utenti.

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adirmigranti
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Re: Protezione internazionale diritto ad emigrare conservando il riconoscimento

Messaggio da adirmigranti » gio apr 27, 2017 1:28 pm

Innanzitutto "riferiti al permesso di protezione sussidiaria e quindi al permesso umanitario" è una affermazione confusa e scorretta logicamente dato che le forme di protezione sono diverse e non vi è alcuna consequenzialità fra le stesse: lo strumento del portale non può spiegare interamente la materia, per cui è fondamentale che le domande siano il più puntuali possibile.

In merito alla possibilità di recarsi in altro Paese europeo, chiunque abbia un permesso (di qualunque tipo) rilasciato dallo stato Italiano e sia in possesso di un documento valido per l'espatrio (passaporto o documento di viaggio) ha diritto di circolare liberamente nei Paesi Schengen come turista, quindi per non più di 90 giorni.
Nello specifico, la permanenza del rifugiato in uno Stato Schengen per un periodo di tempo superiore, comporta il trasferimento coattivo nel paese che ha riconosciuto la protezione internazionale: per ogni dettaglio ulteriore vedi Regolamento di Dublino II (regolamento CE n. 343/2003): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... SUM:l33153.

Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale che intendano recarsi in altro paese UE per soggiornarvi stabilmente è necessario attivare una apposita procedura in accordo col Paese di destinazione. Sulla base della normativa di cui al link sottostante:
LEGGE 30 luglio 1985, n. 438, Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -07-30;438.

Cordialmente.

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