Dobbiamo scindere il quesito in due dato che la protezione internazionale, a cui fa riferimento l'art. 9 del T.U. c. 1-bis, comprende il titolare di permesso per asilo e per protezione sussidiaria, non anche quello per motivi umanitari
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 70710#art9
Il titolare di protezione internazionale dovrà pertanto dimostrare il possesso da 5 anni di un permesso in corso di validità, il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, oltre i requisiti di reddito; non anche quelli di idoneità alloggiativa (nel caso di familiari a carico) "
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione." (vedi art. 9, c. 1-ter, T.U.)
Per quanto riguarda il titolare di permesso per motivi umanitari riteniamo di aver già risposto in modo esaustivo al suo quesito del 4 settembre scorso:
viewtopic.php?f=29&t=232&sid=e74cf0817b ... abea242017
Troverà lo stesso link anche in risposta al suo successivo quesito, sempre del 27 ottobre, che abbiamo rititolato "permesso per motivi umanitari, conversione e richiesta permesso UE".
Per concludere vale la pena sottolineare che da un lato vi è la cittadinanza per residenza ai fini della quale i cittadini extracomunitari dovranno dimostrare 10 anni di residenza legale e solo apolidi e rifugiati (asilo politico) potranno dimostrare 5 anni, dall'altro vi sono il ricongiungimento e il rilascio del permesso UE per i quali rileva invece la titolarità di un permesso per asilo politico o protezione sussidiaria (che rientrano nella "protezione internazionale").
Cordialmente