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Illegittimità della L. Reg. Toscana per l'assegnazione degli alloggi ERP

Inviato: ven gen 09, 2026 10:45 am
da adirmigranti
Comunicato dell’8 gennaio 2026

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: È IN CONTRASTO CON L’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ATTRIBUIRE PUNTEGGIO IN GRADUATORIA SULLA BASE DELLA DURATA DELLA RESIDENZA O DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SUL TERRITORIO

Con la sentenza numero 1, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana numero 2 del 2019, richiamato dall’articolo 10 della stessa legge, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio.

Secondo la Corte, la normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio quale requisito di accesso, ma quale criterio per l’assegnazione di punteggio in graduatoria, conferiva un peso eccessivo alla “storicità di presenza” rispetto alla condizione di bisogno, sminuendo la centralità di quest’ultima nell’assegnazione degli alloggi ERP.

La Corte ha ribadito che il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale, volto a garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. L’attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità.

La decisione non esclude che il radicamento possa essere considerato in altri modi, quando sia indicativo di una prospettiva di stabilità sul territorio: è quanto fa la stessa legge regionale toscana, attribuendo un punteggio progressivo sulla base dell’anzianità di permanenza in graduatoria, che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata assegnazione dell’alloggio.

Roma, 8 gennaio 2026

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438
fonte: https://www.cortecostituzionale.it