Alla luce di questo quadro normativo e a garanzia del diritto alla vita familiare dei cittadini dell’Unione e dei loro partner la giurisprudenza si è consolidata nell’affermare che ai fini dell’iscrizione anagrafica prevista all’art. 1, comma 52, d. lgs. 76/2016 non è richiesto quale presupposto per il cittadino straniero, convivente di fatto con un cittadino dell’Unione, il possesso del permesso di soggiorno ma la sola documentazione attestate l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino UE quale il contratto di convivenza.
iscrizione anagrafica per convivenza ai sensi della L. 76/2016 tra cittadino UE e cittadino extraUE senza permesso
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iscrizione anagrafica per convivenza ai sensi della L. 76/2016 tra cittadino UE e cittadino extraUE senza permesso
In allegato il parere, a cura de L'altro diritto - ODV, su iscrizione anagrafica per convivenza ai sensi della L. 76/2016 tra cittadino UE e cittadino di Paese terzo privo di permesso di soggiorno
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- informativa registrazione anagrafica contratto di convivenza nel caso di convivente cittadino extra-ue irregolare_rev.pdf
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